giovedì 22 marzo 2018

FABRIZIO GIULIMONDI: "UFFICIO DEL PROCESSO E TIROCINANTI"



L’Ufficio per il processo è un progetto di miglioramento del servizio giustizia, che partendo da prassi virtuose di revisione dei moduli organizzativi del lavoro del magistrato e delle cancellerie, consente di supportare i processi di innovazione negli uffici giudiziari.
Il Ministero, nell’ambito delle sue competenze, ha posto in essere un programma di interventi, organizzativi e normativi, per fornire a Tribunali e Corti di appello, la cornice normativa, le prime risorse finanziarie e strumenti informatici per avviare l’organizzazione di strutture di staff in grado di affiancare il giudice nelle attività d’ufficio. I singoli uffici giudiziari, nell’ambito della loro autonomia, potranno dare la completa attuazione all’avvio di strutture di supporto e assistenza all’attività giurisdizionale dei magistrati.
Le attività che possono svolgersi nell’Ufficio per il processo sono di vario contenuto, anche in relazione al soggetto che le svolge: ricerca dottrinale e dei precedenti giurisprudenziali, stesura di relazioni, massimazione di sentenze, collaborazione diretta con il magistrato per la preparazione dell’udienza, rilevazione dei flussi dei dati statistici, et alia.
L’ufficio per il processo è anche un intervento che consente ai giovani di avere un’ulteriore opportunità formativa, affinché i giovani laureati possano acquisire strumenti di concretezza operativa a completamento della formazione universitaria. Formazione che consentirà maggiore consapevolezza e dinamismo culturale sull’innovazione tecnologica, organizzativa nelle future funzioni di magistrati, avvocati o altri operatori del diritto.
La legge di bilancio 2017 ha autorizzato i soggetti che stanno attualmente svolgendo l’ulteriore periodo di perfezionamento (1.502 persone) a proseguire l’attività, dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per altri 12 mesi (e dunque sino alla fine del 2017), nello stesso ufficio nel quale sono attualmente assegnati.
La legge di bilancio 2018 ha prorogato di altri 12 mesi, sino al 31 dicembre 2018, l’utilizzo degli indicati “tirocinanti”.
Il decreto legge n. 90/2014 (conv. in legge 114/2014)contiene due norme di importanza cruciale:
1)  Il 1° comma dell’art. 50 costituisce presso le Corti d’Appello e i Tribunali “strutture organizzative denominate ufficio per il processo”, di cui fanno parte, oltre al personale di cancelleria e ai giudici onorari, coloro che svolgono presso quegli uffici i tirocini formativi disciplinati dall’art. 37 della l. 111/2011 e quelli disciplinati dall’art. 73 della l. 69/2013.
2)  Il 2° comma dell’art. 50 modifica proprio quest’ultima norma (l’art. 73) prevedendo, da un lato, che i tirocini possano svolgersi, oltre che presso i Tribunali e le Corti d’Appello, anche presso le Procure della Repubblica presso i Tribunali; e dall’altro che l’esito positivo di questi stages costituisce titolo per l’accesso al concorso per magistrato ordinario.

Il legislatore ha riconosciuto il valore, l’efficacia e la potenzialità espansiva di quelle esperienze in cui gli stagisti sono stati proficuamente inseriti nell’organizzazione dell’ufficio.
Attualmente è possibile svolgere un tirocinio presso gli uffici giudiziari in base alle disposizioni di due norme: l’art. 37 della 111/2011 e l’art. 73 della l. 98/2013. Si tratta di tirocini che, pur avendo contenuto analogo, hanno presupposti e finalità differenti. Infatti:
I tirocini ex art. 37 presuppongono la stipula di una convenzione fra l’ufficio giudiziario e il consiglio dell’ordine, o la facoltà universitaria, o la scuola di specializzazione (SSPL); hanno durata di 12 mesi; sostituiscono il primo anno di pratica forense per l’ammissione all’esame da avvocato, o il primo anno del corso di dottorato o il primo anno della scuola di specializzazione.
I tirocini ex art. 73 non richiedono alcuna convenzione, né l’iscrizione del tirocinante alla pratica forense o alla scuola di specializzazione; richiedono però il possesso di requisiti soggettivi (età, voto di laurea, voti in alcuni esami); hanno durata di 18 mesi; sostituiscono il primo anno di pratica per l’ammissione all’esame da avvocato o da notaio; sostituiscono anche il primo anno di scuola di specializzazione, ma il tirocinante è comunque tenuto a sostenere le verifiche intermedie e finali (e quindi deve essere iscritto alla scuola e pagare le relative tasse); l’esito positivo di questo tirocinio costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi pubblici, e titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario.
In sostanza, i tirocini del primo tipo (che, nella pratica, sono stati attivati solo in base a convenzioni con gli ordini degli avvocati, non essendo state stipulate convenzioni con le SSPL) si inseriscono in un percorso formativo orientato alla libera professione; sostituiscono quindi (solo se vengono stipulate convenzioni con i consigli dell’ordine e alle condizioni in esse stabilite) un anno della pratica presso lo studio di avvocato; resta ferma la necessità per il tirocinante di completare il percorso svolgendo altri 6 mesi di pratica effettiva presso uno studio professionale. Al termine di questi 18 mesi, chi ha scelto di percorrere questa strada, potrà accedere all’esame da avvocato. Va anche notato che le convenzioni con gli ordini professionali prevedono di solito un controllo da parte del Consiglio sull’attività formativa svolta durante lo stage.
I tirocini del secondo tipo sono piuttosto destinati a chi intende entrare a far parte dell’amministrazione della giustizia; chi vi accede non è tanto interessato a sostenere l’esame da avvocato (per il quale dovrebbe svolgere 18 mesi di tirocinio più altri 6 di pratica legale effettiva: quindi 24 mesi invece di 18); intende piuttosto svolgere un’esperienza in stretto affiancamento a un magistrato, inserito nella organizzazione giudiziaria. Del tutto coerentemente quindi l’art. 73 prevede il titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi; e considera questi stages titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario.
L’art. 50 del decreto 90/14 ha invece (re)introdotto una prospettiva di sicuro interesse per gli studenti che puntano al concorso in magistratura e, al tempo stesso, una concreta possibilità per gli uffici giudiziari di disporre di quegli assistenti qualificati oggi indispensabili.
Va poi sottolineato che il tirocinio non si sostituisce alla preparazione teorica, indispensabile per il superamento del concorso. Lo studente che sceglie, però, questo percorso potrà (non già dovrà, essendo ben possibile la contemporanea frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione) costruirsi questa preparazione teorica in modo diverso.

Fabrizio Giulimondi


Nessun commento:

Posta un commento